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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 31 luglio 2020, n. 16519, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili - Mancanza delle menzioni ex art. 29, comma 1-bis della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 della legge notarile - Sussistenza - Possibilità di confermare l’atto nullo, ex art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 cit.- Irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'illecito disciplinare Fondamento.

Il notaio che riceve un atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili privo delle menzioni di cui all'art.29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, incorre nel divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", ex art.28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 (e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della medesima legge), il quale è violato nel momento stesso della redazione dell'atto nullo, senza che possano spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare l'atto ai fini privatistici, quale l'eventuale successiva sua conferma, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 29.



NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - Pluralità di violazioni della stessa disposizione commesse in atti diversi - Applicazione di un'unica sanzione ex art. 135, comma 4, della legge notarile - Esclusione - Fondamento.

L'art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l'estendere all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell'ordinamento.