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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15512, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Atto di compravendita definitivo - Omissione di accertamenti – Evizione dell’immobile - Vincoli - Ristoro - Responsabilità - Condotta - Sussiste - Difforme.


La solidarietà nel lato passivo è compatibile con la pluralità di azioni o di omissioni corrispondenti a illeciti diversi, nel senso che è compatibile con un diverso apporto causale di ciascuno dei responsabili in solido.

In altri termini, l’unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno.

(Fattispecie relativa alla responsabilità del notaio per evizione dell’immobile dovuta a mancanza di diligenza di costui nell’accertamento dell’esistenza dell’ipoteca e del pignoramento in atto).