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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4686, sez. III civile

PROFESSIONISTI - Notai - Mancata iscrizione di un’ipoteca - Colpa professionale - Sussistenza - Risarcimento del danno - Mancato versamento dell’onorario - Irrilevanza.
 

In materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234 c.c., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita con l'attuazione del contratto.

(La corte territoriale ha correttamente evidenziato come le circostanze emerse nel caso di specie fossero valse a escludere, non solo l’avvenuto recesso o la rinuncia all’incarico da parte del notaio, ma anche il ricorso delle condizioni per la sollevazione in buona fede dell’eccezione d’inadempimento, avendo il notaio financo trascurato di informare o di avvisare opportunamente la cliente dei rischi cui sarebbe andata incontro a seguito della mancata tempestiva  iscrizione  ipotecaria che lo stesso notaio non aveva eseguito).

La circostanza consistente nell’avvenuta iscrizione ipotecaria a vantaggio di un credito, conferisce a quest’ultimo, così garantito, una qualità specifica (misurabile sul piano della più sicura o agevole realizzabilità della pretesa connessa alla situazione soggettiva sostanziale), di per sé suscettibile d’essere valutata in termini economici, con la conseguenza che l’inadempimento consistito nella mancata assicurazione di detta specifica qualità del credito (contrattualmente promessa) non potrà sottrarsi, sul piano delle valutazione delle conseguenze dannose concretamente provocate, all’eventuale determinazione (necessariamente equitativa) della sua entità.

(Il notaio che non iscrive l’ipoteca risarcisce il danno perché pregiudica la qualità del credito del cliente. È irrilevante, peraltro, che non sia stato versato l’onorario al professionista quando emerge che l’ostacolo per l’espletamento dell’incarico era legato solo all’anticipazione delle spese vive).