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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13592, sez. III civile

PROFESSIONISTI - Notai Colpa professionale Errore nell’indicazione del valore di un immobile Nella dichiarazione di successione Accertamento del fisco Obbligo di risarcire il cliente Sussistenza Cliente esperto in materia urbanistica Irrilevanza Concorso di colpa del danneggiato – Esclusione.
 

Colui il quale si affida a un professionista (di qualsiasi tipo) può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell’art. 1176, comma secondo, c.c., mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull’operato del prestatore d’opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione a regola d’arte, e non è perciò tenuto a controllare se l’opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto. In presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato.

Il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non è esonerato da responsabilità per il solo fatto che sia stato il cliente a domandargliene l’esecuzione, a meno che non dimostri di avere correttamente ed esaustivamente informato il cliente sulla dannosità o pericolosità dell’atto richiestogli.

La soglia della diligenza minima esigibile dal professionista ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., è indeclinabile, e non si abbassa sol perché il committente possegga specifiche competenze professionali.

Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte (ricorrente) ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d’ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo e se non abbia proposto appello, non può dedurre per la prima volta in Cassazione la questione del concorso di colpa del danneggiato.