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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 11 aprile 2014, n. 8611, sez. II civile

I) NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - Dichiarazione di coerenza catastale ex art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 - Contenuto - Mancanza - Conseguenze.

 

In tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall'art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l'omissione determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1 n. 2, Legge 30/07/2010 num. 122, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14

 

II) NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - Redazione in lingua straniera - Legittimità - Condizioni - Espressa dichiarazione della parte di non conoscere l'italiano - Necessità - Fondamento.

 

In tema di atti notarili, ai sensi dell'art. 54 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la redazione in lingua straniera, quale deroga alla regola dell'uso della lingua italiana, è subordinata all'espressa dichiarazione della parte di non conoscere quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 2322 del 1962