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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 11 maggio 2015, n. 9481, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Disciplinare - Sanzione pecuniaria - Avvertimento - Collocamento a riposo del professionista - Cessata materia del contendere - Sussiste.

La cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa. E ciò in quanto, la fuoriuscita dell'incolpato dall'Ordine notarile comporta il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio disciplinare, che tanto per il notaio quanto per il Consiglio notarile nasce e vive soltanto nell'ambito e per le finalità delle funzioni notarili, con la conseguenza che una volta cessate queste ultime, deve terminare anche il primo perché a quel punto insuscettibile di spiegare alcuno degli effetti suoi propri.