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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 13 giugno 2013, n. 14865, sez. III civile

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Inesatto adempimento - Attività preparatorie - Visure catastali ed ipotecarie - Responsabilità contrattuale - Individuazione dei soggetti danneggiati.


In tema di responsabilità professionale del notaio, qualora egli non adempia correttamente la propria prestazione, compresa quella attinente alle attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali ed ipotecarie), la responsabilità contrattuale sussiste neiconfronti di tutte le parti dell'atto rogato, se da tale comportamento abbiano subito danni e purché non lo abbiano esonerato da tali attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1176 e 2236
Massime precedenti Vedi: N. 24733 del 2007, N. 15726 del 2010, N. 22398 del 2011 


RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio – Compravendita immobiliare – Dispensa dall’acquirente – Unico stipulante del contratto d’opera con il professionista – Obbligo risarcitorio – Sussiste.


Dopo che l’immobile compravenduto è sottoposto a procedura esecutiva dalla banca creditrice, sussiste l’obbligo di risarcire la somma precettata in capo al notaio che prima di rogare l’atto non procedette all’effettuazione delle visure catastali, a nulla rilevando che a tanto fu esonerato proprio dall’acquirente del bene, risultando necessaria la comune volontà di entrambi i contraenti per dispensare il professionista dalla verifica che l’immobile fosse disponibile e libero da pesi e non incidendo minimamente sulla misura dell’obbligo risarcitorio a carico del professionista la circostanza secondo cui il proprietario del cespite non abbia poi provveduto a liberare il bene dall’ipoteca.