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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 16 marzo 2021, n. 7283, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notai - Atto di vendita - Venditore proprietario in forza di una sentenza di usucapione - Assenza del passaggio in giudicato - Verifica da parte del notaio - Obbligo - Mancanza - Responsabilità civile - Sussistenza.

Il notaio incaricato dalla redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione consistente nell'avvertire le parti degli effetti dell'esistenza di una trascrizione o iscrizione pregiudizievole sul bene oggetto di trasferimento.

Il notaio è tenuto ad adempiere con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. ed è tenuto al dovere di consiglio. Tale obbligo trova invero fondamento, non già nella diligenza professionale qualificata, bensì nella clausola generale (nell'applicazione pratica e in dottrina indicata anche come "principio" o come "criterio") di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 c.c. L'estensione del suddetto principio di diritto non vale fino al punto da ricomprendere tra gli obblighi di informativa e di consulenza, cui è tenuto il notaio al momento del rogito, tutti gli ipotetici ed eventuali scenari di rischio correlati a una trascrizione o iscrizione pregiudizievole, quantunque essi non siano ad essa direttamente collegati, proprio per la posizione di equidistanza dagli interessi delle parti contraenti che si richiede al notaio a tutela di un corretto e imparziale presidio del traffico di negozi giuridici

(Nel caso di specie il notaio è stato condannato a risarcire il danno perché non ha informato l’acquirente che la sentenza di usucapione del venditore non è passata in giudicato. La definitività o meno dell’atto di acquisto, infatti, non è una nozione alla portata di tutti perché presuppone specifiche conoscenze sul titolo giudiziario. Il notaio era tenuto a verificare il grado di stabilità della sentenza di primo grado o, quantomeno, a dare prova dell'informativa offerta alle parti circa il significato da darsi alla assenza di una trascrizione dell'atto di appello a fronte della trascrizione di una sentenza di primo grado priva dell'attestazione di cancelleria circa il suo passaggio in giudicato, non potendosi - tout court - ritenere verosimile che il professionista avesse adempiuto a tale obbligo, essendo questa una circostanza da provare quanto all'informativa rilasciata alle parti).