Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 17 febbraio 2021, n. 4171, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Deontologia professionale - Rettifica dell’oggetto di una vendita in assenza delle parti - Illecito - Sanzione - Modifica ex art. 59-bis L. n. 89/1913 ammissibile solo in caso di omissioni o errori materiali.

La correzione possibile con lo strumento di cui all’art. 59-bis L. n. 89/1913 non può mai interferire con la già manifestata volontà delle parti, ma opera solo ed esclusivamente in casi di omissioni o errori materiali.

Quello direttamente rettificabile dal notaio è l’errore riguardante le indicazioni catastali, il mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale dell’atto. L’ipotesi della materialità dell’errore è quella che è sostanziata nel fatto che l’errore riguarda la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della medesima.