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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4726, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Responsabilità professionale per ritardo nella trascrizione – Sussiste.
 

È indubbio che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, solo se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Il risarcimento di un danno futuro, quale quello in questione, tuttavia, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto. Ai fini dell’accertamento del danno in questione è dunque necessario valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione, e, nello specifico, se la mera iscrizione dell’ipoteca giudiziale su bene possa (e, eventualmente, in che misura) avere determinato una perdita del valore intrinseco del bene medesimo e, comunque, un concreto rischio di pregiudizio.