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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 22 febbraio 2021, n. 4645, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Deontologia professionale - Emissione di fatture con onorari troppo bassi - Sanzione disciplinare - Sospensione - Ammissibilità - Periodo limitato a tre mesi - Irrilevanza.

La fatturazione di compensi negativi e lo sbilanciamento delle fatture integrano le ipotesi contemplate dall'art. 14, comma primo, lettera a) del codice deontologico (norma che individua, in via non tassativa, le fattispecie di illecita concorrenza tra notai), essendo sanzionabili ai sensi dell'art. 147, lettera b), L. 89/1913 (che punisce la violazione non occasionale delle norme professionali). Ed invero, secondo quanto dispone il codice deontologico, sia l'emissione di fatture irregolari che l'esecuzione delle prestazioni professionali in maniera frettolosa e compiacente configurano autonome fattispecie di concorrenza illecita.

L'effetto anticoncorrenziale illecito non richiede invece - che il notaio abbia lavorato sistematicamente e complessivamente in perdita in rapporto ai risultati conseguiti al termine dell'esercizio o in base ad una rilevazione estesa ad un più ampio arco temporale: anche la non sporadica fatturazione irregolare in un periodo circoscritto, ma comunque significativo, può costituire fattore di alterazione della concorrenza rispetto agli altri notai, poiché idoneo a fungere da fattore selettivo nella scelta del professionista e di potenziale consolidamento dei rapporti con la clientela, anche se i vantaggi ottenuti da quest'ultima siano, nei singoli casi, oggettivamente contenuti.

Ferma l'irrilevanza disciplinare della mera adozione di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato, permane tuttora la sanzionabilità dell'illecita concorrenza realizzata attraverso comportamenti contrari ai doveri di correttezza professionale o servendosi di altri mezzi non confacenti al decoro ed al prestigio della classe notarile, una volta venuto meno, per abrogazione, il riferimento alla condotta di riduzioni di onorari, diritti o compensi. La fatturazione irregolare o compiacente ne costituisce una ipotesi sintomatica per espressa valutazione del codice deontologico.

L'illecito disciplinare non è escluso né dall'intento di fidelizzare la clientela già acquisita, né dal fatto che una delle parti dell'atto sia cliente abituale ed aduso alla stipula di atti analoghi: la prima circostanza, infatti, non priva la suddetta condotta della natura di atto di concorrenza sleale (la quale non necessariamente deve essere volta ad acquisire nuovi clienti, ma ben può consistere anche nel mero intento di conservare, con mezzi illeciti, la clientela attuale), la seconda circostanza è, invece, irrilevante sul piano disciplinare.

La certificazione dei bilanci di una società deve essere rilasciata in base all'esame diretto delle scritture, non confidando sulla "serietà della società tenutaria delle scritture stesse”, in spregio alla regola, ricavabile dall'art. 73 L.N., per cui la formazione di un estratto autentico postula la visione degli originali, comunque formati.

Il requisito della non occasionalità della violazione deontologica ai sensi dell'art. 14, lettera b), L.N. osta a che sia perseguita una singola o episodica violazione, ma anche più condotte illecite cronologicamente concentrate entro un periodo temporale non predefinito, e tuttavia ugualmente significativo, possono superare la soglia di liceità, poiché idonee a compromettere il bene interesse protetto dalla norma professionale.

Quanto all'ipotesi regolata dall'art. 147 lettera L.N. è costante l'orientamento di questa Corte che, per la sussistenza della violazione, non è necessaria la prova del danno, ma, solo l'accertamento della commissione del comportamento illecito. Il verificarsi di un'eco negativa nella comunità costituisce circostanza che non deve essere dimostrata in positivo dall'organo di disciplina, in negativo da parte dell'incolpato, che non è esposto, al riguardo, ad un trattamento processuale deteriore.


(Nella specie è stata confermata la sospensione per il notaio che ha emesso fatture con onorari troppo bassi, o addirittura negativi, anche se per soli tre mesi. La condotta anomala non sorretta da alcuna giustificazione, infatti, funge da fattore di attrazione e fidelizzazione della clientela con pratiche non consentite. Così come è punibile la formazione di estratti autentici di scritture contabili di una società senza aver visionato gli originali. In questo caso, peraltro, è irrilevante che il professionista abbia confidato sulla serietà della società tenutaria delle scritture stesse).