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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 27 novembre 2012, n. 20995, sez. III civile

Notaio – Atto di matrimonio – Omissione di annotazione di un fondo patrimoniale – Obbligatorietà dell’adempimento controverso – Responsabilità del professionista – Sussiste.


Il notaio che omette di annotare a margine dell'atto di matrimonio la costituzione di un fondo patrimoniale non può giustificare la propria dimenticanza con l'esistenza di un contrasto in giurisprudenza circa l'obbligatorietà dell'adempimento. In caso di incertezza, infatti, la condotta del professionista deve essere improntata alle regole più elementari di prudenza al fine di assicurare con certezza il conseguimento dello scopo tipico del negozio richiesto dalle parti dando esecuzione, come nel caso di specie, all’adempimento previsto dall’art. 162 c.c. e imposto a suo carico dall’art. 2671 c.c. La valutazione del dovere di diligenza di un notaio non può prescindere dalla natura professionale della prestazione da lui esigibile ex art. 1176, secondo comma, c.c. L’inosservanza di tali obblighi accessori non può essere in alcun modo scusato e dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun specifico riferimento a tale, peculiare, forma di responsabilità.
Riferimenti normativi: c.c. art. 162