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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 3 maggio 2022, n. 13857, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Deontologia professionale - Notai - Dovere di adeguamento - Conseguimento del risultato - Mancanza - Violazione del codice deontologico - Configurabilità.


Il cosiddetto dovere di adeguamento di cui all’art. 47 della legge notarile, che si sostanzia nel compimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volontà delle parti e per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, comporta che l'atto redatto dal notaio garantisca la parte, assicurando la serietà e la certezza degli atti giuridici.