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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 31 luglio 2020, n. 16519, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Deontologia professionale - Atto nullo - Sanzione disciplinare - Astratta possibilità di sanare l’atto - Irrilevanza - Motivi.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante  o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai  fini  privatistici l'atto (quali la sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa). Si evince da questo principio che la possibilità della conferma dell'atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l'atto nullo.

Laddove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell'atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile. La responsabilità disciplinare sussiste per il solo fatto di avere ricevuto un atto vietato dalla legge, senza che quindi abbia rilievo l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore", e, a fortiori, l'astratta possibilità di conferma del medesimo.

L'art. 135, comma 4, Legge Notarile non opera nel caso in cui siano commesse plurime infrazioni identiche in atti diversi, non potendo il giudice, interferire nella discrezionalità del legislatore estendendo all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto in materia penale in tema di continuazione, da altri settori dell'ordinamento. Nella stessa occasione la Corte inoltre ha ritenuto manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 Legge Notarile, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità di una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto del numero delle violazioni commesse, anche in caso di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, rientrando l'estensione del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nella discrezionalità del legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, non ravvisandosi, nella specie neppure la prospettata disparità di trattamento, alla stregua delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento".

L’istituto del cumulo materiale non pone affatto un problema di automatismo sanzionatorio, tenuto conto che la sanzione disciplinare è irrogata dal giudice disciplinare a conclusione di un procedimento nel quale egli stesso ha accertato la responsabilità dell'incolpato; né tanto meno il cumulo materiale priva il giudice di merito del potere di graduare la sanzione, nei limiti previsti dalla legge, in relazione alla gravità del fatto (art. 138 Legge Notarile), impedisce che siano concesse al notaio le circostanze attenuanti ex art. 144 Legge Notarile.