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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 4 aprile 2014, n. 8036, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Sanzioni disciplinari – Sospensione – Delega di tutte le funzioni ai collaboratori – Sussiste.

 

I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell’atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell’atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall’art. 138 della L.N. come sostituito dall’art. 22 del d.lgs. 249/2006. Il notaio, quindi, è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo all’indagine relativa all’individuazione delle volontà delle parti della fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti routinari e atti non routinari.