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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 6 giugno 2014, n. 12797, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Sanzioni disciplinari – Vendita immobiliare - Controllo regolarità urbanistica – Responsabilità.

 

Deve ritenersi che la responsabilità del professionista resti esclusa solamente in caso di espresso esonero - per motivi di urgenza o per altre ragioni - per concorde volontà delle parti, con clausola inserita nella scrittura, da considerarsi pertanto non già meramente di stile bensì quale parte integrante del contratto, sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, dovendo sottolinearsi che quand’anche sia stato esonerato dalle visure, il notaio che sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della sussistenza di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, e della buona fede.