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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 9 marzo 2021, n. 6442, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Mancata assistenza alla sede principale - Presenza non consentita presso uffici secondari – Diversità di condotta – Conseguenze.

 

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede secondaria nei giorni fissati per l'assistenza alla sede; ed infatti, la violazione della seconda disposizione, volta a sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della prima, finalizzata a punire l’assenza del notaio dalla sede, l'art. 137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria (salvo in caso di recidiva).

(La diversità della ratio dell'una e dell'altra disposizione - essendo inteso l'art. 26 cit. a sanzionare l'assenza del notaio dal suo studio, mentre l'art. 9 cit. sanziona il non corretto rapporto tra la sede principale e la sede secondaria – spiegano la diversità delle sanzioni previste, dato il maggiore disvalore insito nella non occasionalità della condotta deontologicamente illecita).