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Categoria: NOTAIO

Consiglio di Stato, sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, sez. V

ELEZIONI - Discrasia temporale tra sottoscrizione ed autenticazione della firma – Irrilevanza.

 

In sede di autenticazione delle firme sul modello di accettazione delle candidature a cariche elettive il pubblico ufficiale deve indicare tutte le formalità previste dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, tra cui la data e il luogo di autenticazione. Nel caso in cui tutte le formalità previste dall'indicato art. 21 risultino rispettate, sicché vi è certezza sulla identità dei sottoscrittori e sulla data e luogo dell'autenticazione e del fatto che siano state rese a soggetto autorizzato a ricevere e ad autenticare le sottoscrizioni, non ha rilevanza la circostanza che l'autenticazione sia avvenuta a distanza di tempo dal compimento delle operazioni preordinate all'autenticazione e, nel caso di specie, dall'apposizione della firma, in quanto la discrasia temporale non inficia la valenza giuridica dell'autenticazione. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di contestualità della sottoscrizione non può comportare la nullità o inesistenza dell'autenticazione o l'incompletezza dell'autenticazione.