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Cassazione, sentenza, 15 luglio 2024, n. 19358, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI – IN GENERE Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Effetti - In generale - Esazione del credito ceduto a scopo di garanzia - Legittimazione del cessionario - Limiti - Estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione garantita - Conseguenza - Ritrasferimento nella sfera giuridica del cedente, nella stessa misura, del credito ceduto - Sussistenza - Operatività - Automatica.


La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.