Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 10 maggio 2024, n. 12928, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE – SOLIDARIETÀ – IN GENERE Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. – Disciplina ex art. 1310 c.c. – Applicabilità alle sole obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze – Obbligazioni solidali a causa obligandi non comune – Estensione della sospensione al coobbligato – Sussistenza.


In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la norma di cui all’art. 1310, comma 2, c.c., che limita l’effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall’eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.