Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, sentenza 18 marzo 2019, n. 7561, sez. II civile

Diritto di parcheggio – Configurabilità come servitù.


Per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in virtù del rapporto, istituito convenzionalmente, di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l'incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato ad una attività personale del singolo beneficiario. Entro tali limiti, qualunque utilità che non sia di carattere puramente soggettivo e che si concretizzi in un vantaggio per il fondo dominante, in relazione alle caratteristiche e alla destinazione del diritto, può assumere carattere di realità (nella specie, la Corte ha statuito che non sussiste alcun ostacolo di carattere concettuale ad ammettere che il diritto parcheggio sia strutturabile secondo lo schema dell'art. 1027 c.c.).