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Categoria: POSSESSO

Cassazione, sentenza 22 marzo 2011, n. 6489, sez. II civile

I) Possesso - Effetti - Diritti e obblighi del possessore - Restituzione della cosa - Ritenzione del possessore di buona fede - Preliminare di vendita ad esecuzione anticipata - Effetti - Acquisto del possesso in capo al promissario acquirente - Esclusione - Acquisto della detenzione - Sussistenza - Dichiarazione di nullità del preliminare - Conseguenze - Diritto all'indennità per miglioramenti e diritto di ritenzione - Sussistenza - Esclusione.

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Preliminare di vendita ad esecuzione anticipata - Effetti - Acquisto del possesso in capo al promissario acquirente - Esclusione - Acquisto della detenzione - Sussistenza - Dichiarazione di nullità del preliminare - Conseguenze - Diritto all'indennità per miglioramenti e diritto di ritenzione - Sussistenza - Esclusione.


Colui il quale abbia acquistato il possesso di un fondo agricolo a titolo di esecuzione anticipata di un contratto preliminare non è possessore di esso, ma mero detentore qualificato. Ne consegue che, dichiarato nullo il contratto preliminare, al promissario acquirente non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 cod. civ., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 cod. civ., diritti attribuiti dalla legge unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore, ancorché qualificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1150, 1152 e 1351.
Massime precedenti Vedi: n. 17245 del 2010.


II) Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione - Preliminare di vendita di terreni assegnati dall'ente di sviluppo fondiario - Differimento degli effetti alla data del riscatto - Trasferimento del possesso del fondo in data anteriore - Conseguenze - Nullità del contratto - Fondamento.


È affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se, con esso, si sia trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 (non abrogato dalla normativa sulla riforma agraria disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379) prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 n. 230 art. 18.
Massime precedenti Conformi: n. 18787 del 2005.