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Categoria: PRELAZIONE

​Cassazione, sentenza 9 giugno 2010, n. 13838, sez. III civile

Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, c.d. sull’equo canone) – Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione – Prelazione (diritto di) – Trasferimento a titolo oneroso - Prelazione a favore del coerede ex art. 732 cod. civ. - Prevalenza sul diritto di prelazione previsto dall'art. 38, ultimo comma, legge n. 392 del 1978 - Alienazione della quota da parte del coerede a persona estranea alla comunione - Sussistenza della prevalenza - Fondamento.


In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di prelazione spettante al conduttore a norma dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non trova applicazione nel caso previsto dall'art. 732 cod. civ. e, quindi, anche qualora il coerede alieni la sua quota a persona estranea alla comunione ereditaria, stante il tenore letterale dell'art. 38 citato e tenuto conto dell'esigenza di garantire al comproprietario di altra quota ereditaria la possibilità di esercitare - nei confronti del terzo acquirente - il retratto successorio, diritto, quest'ultimo, che può essere esercitato dal quotista "finché dura lo stato di comunione ereditaria, mentre il conduttore può esercitare il diritto di riscatto entro il termine di sei mesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732; Legge 27 luglio 1978 n. 392 artt. 38 e 39.
Massime precedenti Conformi: n. 3629 del 1990, n. 5387 del 1999.