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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 30 dicembre 2011, n. 30424, sez. VI - 3 civile

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto - Pluralità di acquirenti - Domanda proposta tempestivamente soltanto contro uno - Consolidamento dell'acquisto nei confronti dell'altro - Esclusione - Condizione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.


In tema di prelazione agraria il diritto di riscatto spettante all'affittuario di fondo agricolo è validamente esercitato anche se la relativa domanda sia stata tempestivamente proposta contro uno solo degli acquirenti, in quanto tale atto impedisce il consolidamento dell'acquisto anche nei confronti degli altri, con effetto "ex tunc" a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti inizialmente pretermesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102; Legge 26/05/1965 n. 590 art. 8.
Massime precedenti Difformi: N. 7271 del 2008.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9523 del 2010.