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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 16 maggio 2013, n. 11964, sez. III civile

CONTRATTI – LOCAZIONE - Originario titolo autorizzativo – Per uso abitativo – Uso contrattuale come immobile commerciale – Diritto di prelazione e di riscatto – Sussiste.


In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, vanno riconosciuti al conduttore che svolga nell’unità immobiliare locata un’attività commerciale conforme all’uso contrattuale, il diritto di prelazione ed il diritto di riscatto ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, anche nel caso in cui l’immobile abbia destinazione abitativa secondo il titolo autorizzativo originario, ed il mutamento di destinazione d’uso non sia stato previamente autorizzato ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente. L’eventuale non conformità dell’immobile locato a tale normativa, quanto al mutamento di destinazione d’uso, non determina l’illiceità dell’oggetto ne della causa del contratto di locazione, salvo che questo non si ponga direttamente in contrasto con vincoli di destinazione posti da disposizioni urbanistiche contenute in leggi speciali ovvero negli strumenti urbanistici generali o di attuazione.