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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 9 marzo 2012, n. 3727, sez. III civile

I) Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Vendita di fondo destinato solo in parte all'attività agricola - Esercizio della prelazione con riferimento alle sole parti destinate a scopi agricoli - Conseguenze - Porzioni non agricole del fondo alienato ricadenti sul confine - Esclusione del requisito della contiguità tra fondi - Necessità.


Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria (o di riscatto), il requisito della contiguità tra il fondo del prelazionario e quello posto in vendita deve sussistere con riferimento alle porzioni di quest'ultimo che abbiano destinazione agricola. Pertanto, se viene posto in vendita un fondo unitario, avente solo in parte destinazione agricola, la prelazione od il riscatto non possono essere esercitati se le parti a destinazione non agricola si frappongono fra quelle a destinazione agricola ed il confine del fondo del prelazionario, perché in questo caso viene meno il requisito della contiguità materiale tra i due fondi.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8; Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7


II) Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Vendita di fondo destinato solo in parte all'attività agricola - Esercizio della prelazione con riferimento all'intero fondo - Esclusione - Esercizio della prelazione sulla sola parte avente destinazione agricola - Conseguenze - Potere del proprietario di esigere l'estensione della prelazione all'intero fondo - Sussistenza - Fondamento.


Quando sia alienato un fondo destinato in parte a scopi agricoli, ed in parte ad attività diverse, il coltivatore diretto titolare del diritto di prelazione o di riscatto può esercitarli non su tutto il fondo, ma solo sulla parte di esso avente destinazione agricola, fermo restando il potere del proprietario di esigere che la prelazione o il riscatto si estendano all'intero fondo, se le parti non destinate a scopi agricoli, staccate dalle restanti, diverrebbero relitti inutilizzabili.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8; Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7
Massime precedenti Difformi: N. 11757 del 2002