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Cassazione, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6820, sez. VI - 2 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - Separazione personale - Riconciliazione successiva - Effetti - Ripristino automatico della comunione legale dei beni Sussistenza - Limiti.

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa.

(Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.).