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Cassazione, sentenza 28 aprile 2021, n. 11188, sez. II civile

Comunione legale tra coniugi - Acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente - Acquisti provenienti da terzi – Partecipazione del coniuge all'atto di acquisto - Dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio.

In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa contenuta nell'art. 177 c.c., lett. a), secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 c.c., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi.

Al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. c); d); ed f), che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge.