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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 25 gennaio 2017, n. 3832, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - Falsità ideologica determinata dall'altrui inganno - Falsa dichiarazione al notaio sulla qualità di erede - Configurabilità del reato - Esclusione - Reato ex art. 495 cod. pen. - Sussistenza.
Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non quello di falsità ideologica determinata dall'altrui inganno - la condotta di chi dichiari ad un notaio la propria falsa qualità di erede (basata su testamenti olografi apocrifi), poiché con il rogito non viene attestata l'effettività delle qualità personali dichiarate dalla parte, bensì solo la sua identità e le dichiarazioni svolte.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - Falsità ideologica determinata dall'altrui inganno - Falsa dichiarazione di successione presentata dall'imputato - Trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione fondato sulla falsa dichiarazione - Sussistenza del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. - Esclusione.
Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall'Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione dell'imputato, poiché in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.