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* Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4492, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - Regime di comunione legale dei coniugi - Art. 3 della l. n. 55 del 2015 – Disposizione transitoria – Applicabilità alle divisioni della comunione in corso – Esclusione – Fondamento.

In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della l. n. 55 del 2015, con la quale è stato anche modificato il momento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 c.c., laddove dispone l'applicazione della novella "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", non opera per i giudizi di divisione della comunione "de residuo" già pendenti al momento dell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

 

 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - Regime di comunione legale dei coniugi - Assegno divorzile “una tantum” - Azione di divisione della comunione “de residuo” - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l'azione di accertamento della comunione "de residuo" proposta dall'ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b)  e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento.