Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4492, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Comunione - Procedimento di divisione - Giudizio in corso all’entrata in vigore della legge 55/2015 - Condizioni autonome di scioglimento - Applicazione - Non sussiste.

In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all’art. 3 della l. 6/5/2015, n. 55, legge con la quale è stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo secondo comma dell’articolo 191 c.c., laddove dispone l’applicazione della Novella «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge», deve essere intesa, incidendo sul termine di prescrizione dell’azione, come non operante per il procedimento di divisione della comunione “de residuo”, che sia già in corso al momento dell’entrata in vigore della Riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall’art. 11 preleggi.