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Categoria: REGISTRO IMPRESE

Cassazione, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, sez. unite civili

I) Impresa - Registro delle imprese -Cancellazione estintiva della società di persone - Cancellazione della cancellazione - Presupposti - Effetti.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt.2191, 2312 e 2495, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:N. 8426 del 2010


II) Società - Di capitali - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società -Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti.
Società - Di persone fisiche -Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt.2312 e 2495, Legge Falliment. art. 10, Cod. Proc. Civ. artt. 110, 299, 300, 302e 303
Massime precedenti Vedi: N. 6701 del2009, N. 9110 del 2012, N. 17500 del 2012


III) Società - Di capitali - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società -Conseguenze - Rapporti attivi e passivi - Fenomeno successorio - Sussistenza -Limiti.
Società - Di persone fisiche -Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Rapporti attivi e passivi - Fenomeno successorio- Sussistenza - Limiti.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt.1100, 2312, 2324 e 2495, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 16758 del2010
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4060 del 2010