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Categoria: REGISTRO IMPRESE

Cassazione, sentenza 9 aprile 2013, n. 8596, sez. III civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Difetto di legittimazione processuale - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante della società - Sussistenza.


Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3. e art. 110, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 
Massime precedenti Conformi: N. 9110 del 2012
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4060 del 2010, N. 6070 del 2013