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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 10 ottobre 2011, n. 20817, sez. II civile

Servitù - Prediali - Alienazione del fondo dominante - Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti - Configurabilità - Condizioni - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù - Necessità - Fondamento.

In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l'atto costitutivo della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1027, 1028, 1470, 2643 e 2644.
Massime precedenti Conformi: N. 17301 del 2006.