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Cassazione, sentenza 30 dicembre 2020, n. 29923, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'art. 1415, comma 2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta dichiarato risolto, con sentenza passata in giudicato, un contratto preliminare di compravendita, i promissari acquirenti non avessero più alcun interesse   a far dichiarare la simulazione di un successivo preliminare di compravendita stipulato dalla promittente venditrice).