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Cassazione, ordinanza 30 maggio 2014, n. 12138, sez. VI - 1 civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - Accordo per la costituzione di una società di capitali - Intestazione ad uno dei contraenti della partecipazione dell'altro - Simulazione - Configurabilità - Esclusione - Negozio fiduciario - Sussistenza.

 

Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo; né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, art. 1417, art. 2721, art. 2722, art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 7152 del 1983, N. 7899 del 1994