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Cassazione, sentenza 18 luglio 2013, n. 17564, sez. III civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Liquidazione - Cancellazione della società: estinzione.

A decorrere dal primo gennaio 2004, ex art. 2495 c.c., la cancellazione di una società di capitali dal registro dell'imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l'estinzione della persona giuridica. L'estinzione della società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione (soci limitatamente responsabili) o illimitatamente (soci illimitatamente responsabili).