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Cassazione, sentenza 20 febbraio 2013, n. 4184, sez. I civile

Società- Di capitali - Società a responsabilità limitata - Costituzione - Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione ad una costituenda società di capitali -Contratto - Forma - Atto pubblico - Necessità - Esclusione.
Negozigiuridici – Fiduciari.


Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante edi trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società.
Riferimentinormativi: Cod. Civ. artt. 1351, 2332 e 2475
Massimeprecedenti Vedi: N. 7899 del 1994, N. 11314 del 2010