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Cassazione, sentenza 22 aprile 2013, n. 9662,sez. I civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Modificazioni - Diritto di recesso.


Il passaggio da un regime di durata a tempo indeterminato della società, che comporta il corollario legale del diritto del socio al recesso ad nutum, a un regime di durata a tempo determinato, che tale regime esclude, equivale - senza che possaparlarsi di indebita estensione delle ipotesi di recesso e di conseguente violazione dell'art. 2473 del codice civile - a una ipotesi di eliminazione di una causa di recesso.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che una durata statutaria fissata al 2100 è assimilabile a una durata a tempo indeterminato, con conseguente applicabilità del regime previsto per tale ipotesi).