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Cassazione, sentenza 6 novembre 2013, n. 24955, sez. V civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE - Cancellazione delle imprese - Causa di estinzione della società - Subentro dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente - Nella legittimazione processuale - Litisconsorzio necessario per ragioni processuali - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.


La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 cod. civ.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.
(Principio reso dalla S.C., con cassazione dell'impugnata sentenza e dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e rinvio al giudice di primo grado, poiché fin dall'inizio il giudizio era stato instaurato da un solo socio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 102 e 300, Cod. Civ. artt. 2272, com. 1, 2308, 2312 e 2495
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013