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Cassazione, sentenza 9 maggio 2014, n. 10109, sez. I civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Amministratori - Conflitto di interessi


L'amministratore può compiere atti nel suo interesse purché espressamente autorizzato. Il contratto con se stesso stipulato dall'amministratore di una società può essere legittimo a condizione che venga autorizzato preventivamente e specificatamente dall'assemblea dei soci.