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Cassazione, ordinanza, 17 giungo 2024, n. 16723, sez. I civile

Amministrazione straordinaria – Crediti – Esecuzione contratto pendente – Prededuzione.


Nell’amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l’apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliersene; finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis in corrispettivo delle prestazioni effettuate in data successiva all’apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 270/1999.