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Cassazione, ordinanza, 19 giugno 2024, n. 16848, sez. lav.

Liquidazione coatta amministrativa – Requisiti – Scioglimento cooperativa.


La procedura di scioglimento e liquidazione della cooperativa ai sensi dell’art. 2545 - septiesdecies c.c. non presuppone lo stato di insolvenza e non è equiparabile ad una procedura concorsuale. Il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies c.c. non determina l’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, poiché tale norma presuppone il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’impossibilità di raggiungerlo, l’inattività della cooperativa o il mancato deposito dei bilanci per un biennio.