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Cassazione, sentenza 13 novembre 2009, n. 24037, sez. III civile

Società – Di capitali – Società per azioni – Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – In genere - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Applicazione dell'art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Ammissibilità - Retroattività - Sussistenza - Fondamento.


In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2291, 2312 e 2495; Legge 17/01/2003 n. 6 art. 4.
Massime precedenti Conformi: n. 25192 del 2008.
Massime precedenti Difformi: n. 4652 del 2006, n. 12114 del 2006, n. 646 del 2007.