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Cassazione, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13273, sez. II civile

SUCCESSIONI  "MORTIS  CAUSA"  -  DISPOSIZIONI  GENERALI  -  PETIZIONE  DI  EREDITÀ (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione Esclusione - Prova qualità erede - Certificato d'eredità nelle province soggette al regime tavolare - Efficacia probatoria - Fattispecie.

Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle province già austroungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto non può determinare l'acquisto di un bene alla massa ereditaria, dichiarando l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti degli eredi legittimi dei successivi suoi trasferimenti).