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Cassazione, ordinanza 19 marzo 2021, n. 7862, sez. II civile

SUCCESSIONI - Conto corrente cointestato - Con firma disgiunta - Morte di uno dei correntisti - Ritiro di tutte le somme da parte dell’altro - Azione di responsabilità nei confronti della banca - Ammissibilità - Esclusione.

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.