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Cassazione, sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867, sez. unite civili

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - Successioni transnazionali - Applicazione della legge nazionale del defunto straniera ex art. 46 l. n. 218 del 1995 - Introduzione del principio della scissione che distingue tra beni mobili e beni immobili - Effetti - Apertura di due successioni regolate da leggi diverse - Fattispecie.

In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l'efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l'eventuale tutela dei legittimari.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l'operatività della "lex rei sitae" alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto).


FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Norme di diritto internazionale privato - Individuazione della norma di diritto internazionale privato applicabile - Qualificazione della fattispecie - Necessità - Secondo il diritto italiano - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di diritto internazionale privato, il giudice che debba individuare quale sia la norma di conflitto applicabile è tenuto preliminarmente a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame secondo i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.

(Nella specie, essendo deceduto un cittadino inglese, si era reso necessario stabilire se la successione della coniuge fosse sussumibile nell'alveo dello statuto successorio, con suo assoggettamento all'art. 46, l. n. 218 del 1995, ovvero rientrasse nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come invece stabilito dal diritto anglosassone).