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Data pubblicazione:

* Cassazione, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20971, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - Azione di simulazione di un atto dispositivo del "de cuius" proposta da un legittimario - Onere di preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario - Condizioni.

 

Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.