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Cassazione, sentenza 13 agosto 2018, n. 20713, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - Stato di graduazione dell'eredità beneficiata - Omessa presentazione delle dichiarazioni di credito nel termine dell'art. 498 c.c. - Possibilità di partecipazione alla procedura di liquidazione concorsuale - Esclusione - Azione nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione - Spettanza. 

 

Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.