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Cassazione, sentenza 3 marzo 2011, n. 5131, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Disposizioni - Nulle - Disposizioni a favore di persona incerta - Beneficiario non determinato nominativamente - Criterio della determinabilità - Momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fondamento - Fattispecie.


Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta.
(Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 628.
Massime precedenti Vedi: n. 262 del 1962, n. 810 del 1992.